Legge 104 e mobilità
Non è ancora il caso di gridare “vittoria” in quanto è ben noto che la complessità della macchina burocratica e, con essa, le Istituzioni, male si adeguano alle sentenze dei Tribunali.
Vedremo… in ogni caso è bene gioire per una importante e storica sentenza che la Corte d’Appello di Sassari ha emesso e che sancisce il diritto al trasferimento di un familiare che assiste un disabile, in una sede lavorativa quanto più vicina al domicilio dell’assistito.
Veniamo ai fatti
- A febbraio 2014 una impiegata aveva chiesto all’Ufficio Scolastico il trasferimento, motivato e documentato, da Palau a Sassari per accudire il figlio portatore di handicap grave;
- L’Ufficio Scolastico, attenendosi al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ha negato il trasferimento;
- A maggio del 2015 il Giudice del Lavoro concordò con quanto affermato dall’Ufficio Scolastico negando la sussistenza di tale diritto a favore del lavoratore ed attribuendo tale materia alla trattazione in sede di C.C.N.L. integrativo;
- Il ricorso promosso dall’impiegata è stato esaminato dai Giudici che hanno stabilito il diritto della madre di avvicinarsi alla città di residenza per continuare a svolgere la propria attività lavorativa ed assistere il figlio; l’Ufficio Scolastico è stato inoltre condannato a pagare le spese legali e risarcire l’impiegata;
- L’impiegata lavorerà nella sede scolastica da lei indicata al momento del bando relativo alla mobilità del personale
Le motivazioni della sentenza, che ha visto riconosciuto il diritto dell’interessata al trasferimento espressamente previsto dall’art. 33 della Legge 104/92 quinto comma, pongono in particolare evidenza la discrasia tra le norme contenute nel C.C.N.L. e la Legge; non si tiene conto di quanto previsto per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei disabili che rappresentano i supremi interessi garantiti dalla Costituzione i quali – affermano i Giudici – non possono essere disattesi.
Gli stessi Giudici, pur comprendendo le importanti esigenze organizzative dell’Amministrazione, tesa a dare un ordinato e strutturato assetto all’intero sistema, affermano che “l’esigenza del datore di lavoro” non può in ogni caso comprimere l’inalienabile diritto alla tutela del disabile e che appellarsi alle esigenze organizzative cancella- di fatto – le previsioni contenute nella sopra citata Legge 104
La Corte d’Appello ha inoltre annullato, essendo in contrasto con una norma imperativa, l’art. 7 del C.C.N.L. del 2014 per la mobilità del personale docente e ATA e di tutte le norme ad esso collegate. L’azione legale promossa e portata avanti da questa coraggiosa madre l’ha vista vincitrice ma, cosa ben più importante e meritoria, ha visto affermare con forza il diritto di suo figlio all’assistenza di cui ha necessità.